IL GIUDICE DI PACE
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile R.G. n
  321/1997,  promossa da Malvisi Bianca, rappresentata e difesa, come
  da  mandato  in  calce  all'atto  di  citazione, dall'Avv. Giuseppe
  Manfredi,  con  studio  in  Piacenza,  via  Romagnosi n. 68, contro
  Consorzio  di  bonifica  Bacini  Tidone  Trebbia,  in  persona  del
  commissario  regionale  e  legale  rappresentante  dott. Pier Carlo
  Brunelli,  assistito e difeso, come da mandato in calce all'atto di
  citazione  notificato,  dall'avv. G.  Paolo Nascetti e dall'avv. E.
  Leviti  e  domiciliato  in  Piacenza, Via Vescovado n. 3, avente ad
  oggetto: restituzione somma a titolo di contributi consortili.
                         Osservato in fatto
    Con  atto di citazione ritualmente notificato il 5 settembre 1997
  Malvisi  Bianca  conveniva  in  giudizio  il  Consorzio di bonifica
  Bacini  Tidone  Trebbia  per  sentire  accertare  e  dichiarare che
  l'immobile   posseduto   dall'attrice   in   Piacenza,  gravato  da
  contributo  consortile, non e' assoggettabile al contributo imposto
  dal  consorzio.  L'attrice precisava che il consorzio suindicato ha
  imposto  i  contributi sull'immobile urbano situato all'interno del
  proprio  comprensorio  in  quanto beneficiario di opere di bonifica
  realizzate nel corso degli anni.
    L'attrice quindi contestava la legittimita' del contributo stesso
  riportandosi  alla  sentenza della cassazione supplemento ordinario
  n. 8960/1996,  con  la  quale  e'  stato affermato che i contributi
  consortili  sono  legittimamente  imposti  e riscossi solo se dalle
  opere  di  bonifica  sia  derivato un beneficio diretto e specifico
  all'immobile de quo.
    Si  costituiva  in  giudizio il consorzio convenuto, eccependo in
  via  preliminare  il  difetto di giurisdizione e l'incompetenza del
  giudice adito e nel merito l'infondatezza della pretesa.
    All'eccezione  di  incompetenza  del  giudice  adito l'attrice si
  opponeva  affermando  che  la  competenza del Tribunale a conoscere
  delle  controversie riguardanti i contributi di bonifica e' esclusa
  dalla  natura  extra tributaria dei contributi stessi, e sollevando
  dubbi   sulla   legittimita'   costituzionale   dell'art. 59   r.d.
  n. 125/1933  il  quale, disponendo la pubblicizzazione dei consorzi
  di  bonifica,  pare  attribuire  ai  contributi  di bonifica natura
  tributaria,  con  conseguente  devoluzione  della  cognizione delle
  relative controversie al Tribunale ex art. 9 c.p.c.
    Rilevava  inoltre  che  l'interpretazione  estensiva  della norma
  dell'art.  9  c.p.c.,  con  conseguente  competenza del tribunale a
  conoscere  delle  controversie in materia di contributi consortili,
  appare  in  contrasto  con  le  norme costituzionali per violazione
  degli  art. 3,  24, 97 e 113 Cost., in quanto la deroga ai generali
  criteri  di  riparto  di  competenza  comporta  una  disparita'  di
  trattamento   che   non   troverebbe   giustificazione   in   alcun
  apprezzabile  interesse pubblico (Corte costituzionale 9 marzo 1990
  n. 117).
    Esaurita  la  fase  istruttoria e depositata ctu, la causa veniva
  trattenuta  a  sentenza,  con termine fino al 23  dicembre 1999 per
  deposito di comparse conclusionali e repliche.
                         Ritenuto in diritto
        quanto   al  difetto  di  giurisdizione  del  giudice  adito,
  l'attrice   contestando   l'esistenza   del   presupposto   per  la
  partecipazione  alle  spese  consortili, afferma per cio' stesso la
  giurisdizione del giudice ordinario (Cass. S.U. n. 4542/1986);
        quanto   alla   fondatezza   nel  merito  della  domanda,  la
  giurisprudenza e' univoca nel richiedere che le opere del consorzio
  abbiano  dato  origine  a  un beneficio concreto e diretto a favore
  dell'immobile  gravato  da  contributo  consortile.  Tale  nesso di
  causalita'  non  e' stato individuato nel corso della esperita fase
  istruttoria;
        quanto  alla  natura dei contributi di bonifica e del difetto
  di  competenza del giudice adito, la difesa di parte attrice rileva
  la originaria natura privatistica dei consorzi di bonifica i quali,
  al  pari  dei  consorzi  di miglioramento fondiario, sono nati come
  enti  privati; che solo successivamente i consorzi di bonifica sono
  stati  pubblicizzati,  in  epoca  precostituzionale,  con  il  r.d.
  n. 215/1933  che  all'art. 59 precisa: "i consorzi di bonifica sono
  persone giuridiche pubbliche".
    Ed  e'  proprio dalla pubblicizzazione disposta dall'art. 59 r.d.
  n. 125/1933  che  la difesa del consorzio di bonifica, in linea con
  il  recente  indirizzo  giurisprudenziale della Corte di cassazione
  (Cass. S.U. n. 9493 del 23 settembre 1998 ed altre), afferma che il
  contributo  consortile  ha  natura  di tributo (il contributo viene
  definito:   provvista   finanziaria   degli   enti   pubblici)  con
  conseguente   attribuzione   delle   relative   controversie   alla
  competenza del tribunale ex art. 9 c.p.c.
    Ma  a  tale  proposito  bisogna  ricordare  che  la  stessa Corte
  costituzionale  ha piu' volte avuto modo di affermare la natura non
  tributaria dei contributi di bonifica (sent. Corte cost. 26/1998).
    Il particolare intreccio di pubblico e privato che nella sentenza
  326/1988   la  Corte  costituzionale  rileva  nella  struttura  dei
  consorzi  fa  si' che, nonostante la qualifica di persona giuridica
  pubblica   ...   i   consorzi   restino   "espressione,   sia  pure
  legislativamente  disciplinata e resa obbligatoria, degli interessi
  dei  proprietari  dei fondi coinvolti nella attivita' di bonifica o
  che da essa traggono beneficio".
    La  natura  di  persona giuridica pubblica attribuita ai consorzi
  non  appare  quindi  sufficiente a qualificare necessariamente come
  tributi le relative entrate.
    La  stessa Corte costituzionale, nella sua ordinanza n. 92 del 31
  marzo  2000,  insegna  che  l'attribuzione  delle  controversie  al
  tribunale   puo'   essere   fatta   "soltanto   a   seguito   della
  qualificazione  dell'oggetto  della  controversia,  che va peraltro
  definito    in   base   alle   diverse   norme   che   disciplinano
  specificatamente l'entrata pubblica in contestazione".
    A  parere  di  questo giudice appare, quindi necessario sollevare
  questione di costituzionalita' dell'art. 59 e dell'art. 21 del r.d.
  215/1933,  in  relazione  all'art. 9 c.p.c., in quanto rilevante ai
  fini  della  decisione  sulla questione pregiudiziale (incompetenza
  del giudice adito) sollevata dalla difesa del consorzio di bonifica
  Bacini Tidone Trebbia:
        quanto  alla  norma di cui all'art. 59, perche' prevedendo la
  pubblicizzazione dei consorzi di bonifica, in epoca precedente alla
  Costituzione,  appare  in  contrasto  con  l'art. 2  Cost.,  con il
  principio   secondo   il   quale   e'  necessario  "assecondare  le
  aspirazioni   di   quelle   figure   soggettive  sorte  nell'ambito
  dell'autonomia   privata,   di  vedersi  riconosciuta  l'originaria
  natura"  secondo  una  "esigenza imposta dal principio pluralistico
  che  ispira  nel suo complesso la Costituzione repubblicana" (Corte
  cost. 396/1998);
        quanto al disposto dell'art. 21, r.d. 215/1933 perche' con il
  riconoscere  all'esazione  dei  contributi i privilegi dell'imposta
  fondiaria  e  con  il rinvio alle norme sull'esazione delle imposte
  dirette,  pare estendere ai contributi consortili la natura propria
  dei tributi, con conseguente competenza per materia del tribunale a
  conoscere  delle  relative  controversie, attuando conseguentemente
  una  deroga  ai  generali  criteri  di  riparto  di competenza, con
  disparita'  di  trattamento, non giustificato da alcun apprezzabile
  interesse   pubblico   (trattandosi   di  rapporti  di  natura  non
  tributaria,  ai  quali  e'  estranea  la finalita' di assicurare le
  entrate dello Stato), tra coloro che azionano pretese di natura non
  ributaria  nei  confronti  dei  consorzi  di  bonifica e coloro che
  azionano  pretese - di natura parimenti non tributaria - o, piu' in
  generale,  pretese  di  pari  valore,  ma  nei  confronti  di altri
  soggetti, con violazione, quindi, degli artt. 3, 24, 25 e 113 della
  Costituzione.